L’Assegno di Inclusione è la misura che ha preso il posto del Reddito di Cittadinanza dal primo gennaio 2024. Molti gli italiani che hanno già presentato domanda ma che ancora attendono l’esito dell’istruttoria da parte dell’INPS.
Oggi cerchiamo di spiegare perché alcuni soggetti non hanno ancora avuto risposta da parte dell’Istituto e qual’è il problema che accompagna le loro domande. Anche se come vedremo non si può parlare di vero problema.
A platea ridotta, ma la soluzione c’è per prenderlo
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L’Assegno di Inclusione è una misura che come ormai tutti sanno è destinata esclusivamente a soggetti considerati fragili da parte dello Stato. Infatti con la cancellazione del Reddito di Cittadinanza la platea dei beneficiari di un sussidio contro la povertà è stata sensibilmente ridotta. Oggi, soltanto determinate fasce di popolazione prendono l’Assegno di Inclusione. Si tratta di over 60, minorenni, invalidi e presi in carico per svantaggi di vario genere. Sui soggetti invalidi però c’è da comprendere bene quali siano i soggetti a cui la misura è destinata. Oggi diamo risposta a quanti si chiedono se la loro disabilità sia utile a rientrare nella misura. Se sei invalido, per l’Assegno di Inclusione, lo sai che basta il 46%? Basterebbe già questa risposta a fugare molti dei dubbi relativi alla percentuale di invalidità utile all’Assegno di Inclusione. Ma va detta subito una cosa. Gli invalidi con percentuali comprese tra il 46% ed il 66%, non sono considerati propriamente invalidi dal punto di vista dell’Assegno di Inclusione.
Assegno di Inclusione, lo sai che basta il 46% di invalidità per poter percepire il sussidio?
Stop sussidi di questo genere a soggetti che lo Stato considera come attivabili al lavoro. Infatti per chi ha una età inferiore a 60 anni e superiore a 18 anni ed ha una invalidità inferiore al 67%, il sussidio non viene erogato. Ma chi risulta invalido in misura compresa tra il 46% ed il 66% ha una possibilità. Infatti rientra tra i potenziali beneficiari della misura, come soggetti presi in carico dai servizi sanitari o assistenziali. In pratica, alla pari di chi è vittima di violenza o tratta, o di chi è affetto da dipendenze da farmaci, droghe, alcool o gioco, anche il disabile fisico o psichico preso in carico dai servizi sanitari delle ASL, può rientrare nel sussidio. Anche se non è minorenne o over 60. L’INPS ha da poco messo in funzione la piattaforma con cui le ASL o i servizi sociali potranno confermare i nominativi dei presi in carico. Il ritardo nelle procedure di istruttoria delle pratiche riguarda nella maggior parte dei casi questi soggetti. E non dipende da errori nelle domande o da controlli aggiuntivi dell’INPS. Dipende come dicevamo dalla mancata conferma della presa in carico da parte delle strutture.