L’INPS, con il messaggio n.918/2021, comunica come presentare le nuove domande per il bonus bebè del 2021. La Redazione di Proiezionidiborsa, costantemente attenta ai diritti e agli interessi delle famiglie, quest’oggi illustra, in pochi minuti la procedura per ottenere l’assegno di natalità. Anche per il 2021 sono previsti assegni INPS da 960 a 1.960 euro per le famiglie con neonati, ecco le domande 2021,
L’assegno di natalità, o bonus bebè, è riconosciuto dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore per 12 mensilità. La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. L’INPS, per le nascite, adozioni o affidamenti già avvenuti dall’1/1/2021, fissa il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda a partire dal 3/3/2021. Ovvero dalla data di pubblicazione del suddetto messaggio. Nel rispetto del termine per la presentazione, l’assegno viene erogato dal giorno della nascita o di ingresso del minore per 12 mensilità. Chi presenterà la domanda tardivamente, l’assegno spetterà dal mese di presentazione, per la residua durata.
Termine ultimo è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di età o d’ingresso.
Assegni INPS da 960 a 1.960 euro per le famiglie con neonati, ecco le domande 2021
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Anche per il 2021 sono previsti Assegni INPS da 960 a 1.960 euro per le famiglie con neonati, ecco di seguito illustrato come presentare le domande 2021. Gli interessati dovranno inviare la domanda esclusivamente in via telematica ed una sola volta per ciascun figlio, nel seguente modo:
- mediante contact center integrato, al numero gratuito 803.64, o da rete mobile al numero a pagamento da 06 164.164;
- mediante il portale web se si ha il codice PIN, SPID di livello 2 o superiore, Carta d’identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Bisognerà selezionare l’area “Tutti i servizi” e poi accedere con le proprie credenziali al servizio Assegno di natalità-Bonus bebè;
- mediante patronati.
Misura dell’assegno
L’importo dell’assegno dipende dall’importo emergente dall’ISEE presentato in corso di validità.
In particolare:
a) euro 160 mensili (primo figlio) o euro 192 mensili (figlio successivo al primo), con un ISEE non superiore ad euro 7.000 annui;
b) euro 120 mensili (primo figlio) o euro 144 mensili (figlio successivo al primo), con un ISEE superiore ad euro 7.000 annui, ma non superiore ad euro 40.000;
c) euro 80 mensili (primo figlio) o euro 96 mensili (figlio successivo al primo), con un ISEE superiore ad euro 40.000 annui.
Qualora non sia presentato un ISEE al momento della presentazione della domanda, la prestazione verrà erogata nella misura minima base, pari ad euro 80 mensili. Lo stesso in ipotesi di difformità, qualora ricorrano gli altri requisiti. Ad ogni modo, si potranno regolarizzare con una nuova DSU. In tal modo, l’ente potrà integrare l’importo, con l’eventuale differenza se spettante.
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