Uno degli obiettivi primari del legislatore è di apportare miglioramenti nella vita di coloro che soffrono di una disabilità e di abbattere eventuali ostacoli. Per realizzare tale scopo ha previsto diverse misure, sia per sostenere economicamente sia per ridurre gli effetti negativi che si ripercuotono nella vita giornaliera. Si pensi alle agevolazioni che si possono avere con la Legge 104/92 o al pass disabili per circolare o al parcheggio riservato dai Comuni.
Tra i principi fondamentali della nostra Costituzione vi è il diritto al lavoro sancito dall’art.4. Pertanto la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto. La Legge n.68 del 1999 disciplina altresì il diritto dei disabili al lavoro, promuovendo l’inserimento e la loro integrazione nel mondo del lavoro. In particolare attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato. Con quest’ultima accezione s’intende una serie di strumenti tecnici e di supporto che consentano di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative. Nonché di inserirle nel posto adatto attraverso analisi di posti di lavoro e forme di sostegno.
Arrivano nuovi fondi per garantire più assunzioni per i lavoratori disabili
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Col Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro di concerto col Ministro delle Finanze si è incrementato il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Tale Decreto datato 26 settembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre scorso e a dare notizia è il Ministero del Lavoro. In particolare col comunicato stampa del 15 novembre, il Ministero ha informato che arrivano nuovi fondi per garantire più assunzioni per i lavoratori disabili. Infatti, sono stati attribuiti all’INPS 54.304,698 euro per le assunzioni relative al 2022. In particolare tali risorse incrementeranno quelle già previste per il 2022 dal Decreto interministeriale del 2016 di 20.000 euro. Nonché quelle previste dal DPCM del 2019 pari a 1.915,742. Pertanto per il 2022, il Fondo ex art. 13, co.4 della Legge n.68/99, dispone in tutto di euro 76.220.440,00.
In cosa consistono gli incentivi alle assunzioni
La Legge n.68/99 concede un incentivo per 36 mesi, su domanda, ai datori di lavoro per l’assunzione di lavoratori con disabilità. In particolare l’incentivo potrà essere pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato. In questo caso al lavoratore dovrà essere riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa del 79%. Nonché minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria secondo le tabelle riportate nel D.P.R. n.915/78.
L’incentivo potrà essere pari al 35% della retribuzione per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato con una riduzione della capacità lavorativa tra il 67-79%. O con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria secondo le tabelle riportate nel D.P.R. n.915/78. Infine l’incentivo potrà essere del 70% per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. In particolare l’esonero contributivo varrà per 60 mesi di assunzione a tempo indeterminato.