Arriva lo sconto dall’Agenzia delle Entrate sulle bollette salate di gas e riscaldamento 

iva

Il nostro Governo al fine contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del gas metano ha emanato il cosiddetto Decreto Energia n.130/21. Quest’ultimo prevede misure urgenti per contenere gli effetti dei predetti incrementi. Tra queste l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e non a bassa tensione. Nonché, all’art.2 co.1, la riduzione del 5% dell’IVA sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, contabilizzate a ottobre, novembre e dicembre 2021. La riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas. Infine la rideterminazione delle agevolazioni in ordine alle tariffe elettriche per i nuclei familiari in stato di bisogno.

In virtù di tale decreto, arriva lo sconto dall’Agenzia delle Entrate sulle bollette salate di gas e riscaldamento. In particolare,  l’Agenzia con la circolare n.17/E del 3 dicembre 2021 fornisce degli importanti chiarimenti in ordine all’agevolazione fiscale del 5% applicabile alle bollette. Ovvero l’agevolazione del 5% prevista all’art. 2 comma 1 del Decreto Legge n.130/2021.

Arriva lo sconto dall’Agenzia delle Entrate sulle bollette salate di gas e riscaldamento

Con l’art. 2, comma 1 del Decreto Energia si stabiliscono importanti deroghe al D.P.R. n.633/72 che prevede aliquote del 10% e del 22% se pur temporanee. Infatti l’art.2 prevede che le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali siano momentaneamente ridotte al 5%, ovvero fino a dicembre 2021. L’Agenzia specifica che l’aliquota del 5% si applica, sia pur temporaneamente:

  • sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, ordinariamente assoggettate all’IVA del 10%;
  • sia alle somministrazioni per usi civili che superano il limite annuo di 480 metri e industriali ordinariamente soggette all’aliquota del 22%.

L’IVA ridotta, pertanto, si applicherà sulle fatture emesse per i consumi effettivi o stimati dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. Nonché sui conguagli successivi ma riferibili a quel trimestre.

La circolare poi distingue precisamente cosa si intende per usi civili e per usi industriali

Con i primi si intendono anche gli impieghi, destinati alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, fuori dagli stabilimenti dell’attività produttiva. Nonché a quelli destinati alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa ma ceduti a terzi per usi civili.

Mentre i secondi indicano gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione in tutte le attività produttive di beni e servizi, artigianali e agricole. Nonché gli impieghi in ambito alberghiero, ristorazioni, impianti sportivi per attività dilettantistiche senza scopo di lucro. Nonché, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi destinati alla combustione nelle attività recettizie per assistenza disabili, anziani orfani o indigenti.

Pertanto sarà opportuno cogliere l’occasione di fruire di questo sconto, sia pur temporaneo, ma che può alleggerire il carico delle spese.

Approfondimento

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