Arriva la novità che lascia increduli gli eredi perché è assolutamente sbagliato pensare che l’eredità si divida normalmente in questi casi

Corte di Cassazione

Quest’oggi la Redazione di ProiezionidiBorsa in virtù di una recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, offre un importante spunto di riflessione ai Lettori. In particolare, illustrerà l’importanza da prestare ai termini tecnici e giuridici che si ritrovano nei contratti, soprattutto nei contratti assicurativi. Arriva la novità che lascia increduli gli eredi perché è assolutamente sbagliato pensare che l’eredità si divida normalmente in questi casi.

Infatti, la Cassazione è intervenuta in materia di contratti di assicurazione sulla vita, mettendo un punto interpretativo molto importante. Con la sentenza n.11421 del 30/4/2021 delle Sezioni Unite, si è chiarito finalmente come debbano ripartirsi le quote dell’indennizzo tra eredi designati nei contratti assicurativi. Senza voler tediare i Lettori, con i vari istituti giuridici richiamati dalla Corte, ecco brevemente descritta la vicenda.

Il caso

Un uomo, stipulando una polizza sulla vita, designava come beneficiari i suoi eredi legittimi. Quando stipulava la polizza, aveva un fratello e una sorella premorta, con 4 figli. Alla sua morte, il fratello citava l’assicurazione, ritenendo che a lui spettasse metà dell’indennizzo, mentre l’altra metà andasse divisa tra i nipoti. Ciò in virtù del fatto che questi ultimi rientrassero per rappresentazione, e dovessero dividere tra loro la metà spettante alla loro madre. Mentre l’assicurazione, riteneva che l’indennizzo dovesse dividersi fra tutti i beneficiari in parti uguali.

Il tribunale adito rigettava la domanda, dando ragione alla compagnia assicuratrice. La Corte d’Appello, invece, capovolgeva l’esito del primo grado, finendo per condannare quest’ultima a corrispondere la differenza. Veniva poi rimessa alle Corte di Cassazione.

Arriva la novità che lascia increduli gli eredi perché è assolutamente sbagliato pensare che l’eredità si divida normalmente in questi casi

La designazione di eredi come beneficiari, nel contratto di polizza, è l’atto con cui lo stipulante attribuisce un diritto di credito ai beneficiari scelti. E tale designazione di “eredi”, trova la sua fonte nel contratto, non implicando l’applicazione delle regole riguardanti la comunione ereditaria.

Il diritto a ricevere l’indennizzo discenderà unicamente dal contratto che l’assicurato ha stipulato da vivo. La designazione “eredi” nei contratti di polizza sulla vita è da intendersi in maniera generica. Tale genericità comporta la ripartizione dell’indennizzo in parti uguali, non trovando applicazione le regole sulle proporzioni della successione ereditaria.

Nel caso sottoposto alla Corte, la madre dei nipoti del contraente era già venuta a mancare, quando questi aveva stipulato la polizza. Pertanto l’indennizzo spetterà a tutti i beneficiari in parti uguali. Soltanto, nel caso in cui uno dei beneficiari premuoia al contraente, la prestazione spetterà agli eredi del beneficiario per sua rappresentazione. Ovvero nella quota che spettava al loro erede.

Inoltre, qualora il contraente abbia nominato come beneficiari i propri eredi legittimi, la successiva istituzione testamentaria di un erede, non interesserà la designazione fatta nel contratto.

Approfondimento

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