Sconosciuto a tanti il rischio di questa sanzione, che dopo l’intervento del rappresentante dell’ISTAT innanzi alla Commissione di Bilancio della Camera, fa impensierire. Infatti, in mancanza di una sanatoria, potrebbero arrivare multe davvero salate a istituzioni, imprese e famiglie. Arriva la mazzata estiva di 1.032 euro sotto forma di sanzione a chi ha dimenticato di compilare questo documento lasciando increduli tutti. I consulenti di ProiezionidiBorsa illustrano ai Lettori, nel dettaglio, da cosa scaturisce questa sanzione e cosa fare nella malaugurata ipotesi in cui dovesse pervenire.
In particolare le sanzioni si applicheranno a coloro che non hanno fornito risposte alle indagini relative agli anni 2019 e 2020. Tale mancanza di risposta corrisponde alla violazione di un obbligo stabilito da una norma del 1989, ovvero il decreto legislativo n.322/1989. Come ha dichiarato il rappresentante dell’ISTAT, se non arriva una sanatoria, presto arriveranno sanzioni di 1.032 euro a circa 330 istituzioni e 2.300 imprese.
Arriva la mazzata estiva di 1.032 euro sotto forma di sanzione a chi ha dimenticato di compilare questo documento lasciando increduli tutti
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L’art. 7 del decreto legislativo. n.322/1989 impone a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire i dati richiesti dall’ISTAT. In particolare si tratta dei dati richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico. Allo stesso obbligo, come recita l’articolo, sono tenuti i soggetti privati. Pertanto chi non adempie a quest’obbligo stabilito dalla legge o dimentica di fornire i dati o li fornisce sbagliati è passibile di una sanzione previsto nell’art.11 del medesimo decreto. Pertanto, se le sanzioni finora sono state sospese per l’emergenza epidemiologica, presto, senza una sanatoria, molti potrebbero vedersi arrivare sanzioni fino a 1.032 euro.
Cosa fare?
Qualora pervenga la contestazione della suddetta violazione, si potrà optare per due strade. Nel caso in cui si ritenga che la contestazione sia illegittima o viziata, si potrà ricorrere al Prefetto, competente per territorio, entro 30 giorni dalla ricezione. Altrimenti, pagare, in misura ridotta, entro 60 giorni dalla ricezione.
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