Appuntamento al 16 giugno con il pagamento dell’IMU 2021 che riguarda anche i fotovoltaici ma molti non lo sanno e commettono errori

figli IMU

La scadenza del primo acconto IMU è il 16 giugno e anche se in alcuni casi è ingiusta, non è previsto nessuno slittamento. Quindi, è da segnare l’appuntamento al 16 giugno con il pagamento dell’IMU 2021 che riguarda anche i fotovoltaici ma molti non lo sanno e commettono errori. Da specificare: il 16 giugno 2021 è il primo acconto mentre il saldo si versa il 16 dicembre 2021.

Come si calcola l’IMU?

L’IMU 2021 considera come base imponibile su cui calcolare l’aliquota prevista dal Comune, la rendita catastale. Inoltre, la rendita è rivalutata del 5 %, il valore che ne deriva è moltiplicato per le seguenti percentuali in base alla categoria catastale del fabbricato:

a)  A escluso A/10: coefficiente 160;

b) A/10: coefficiente 80;

c) B: coefficiente 140;

d) C/1: coefficiente 55;

e) C/2 – C/6 e C/7: coefficiente: 160;

f) C/3 – C/4 – C/5: coefficiente 140;

g) D tranne D/5: coefficiente 65;

h) D/5: coefficiente 80.

Impianti fotovoltaici e acconto del 16 giugno 2021

Quindi per i contribuenti è fissato l’appuntamento al 16 giugno con il pagamento dell’IMU 2021 che riguarda anche i fotovoltaici ma molti non lo sanno e commettono errori. In effetti, non tutti gli impianti sono assoggettati all’IMU. Infatti, l’obbligo sussiste laddove sono dotati di una rendita catastale.

Sono esonerati al pagamento dell’IMU gli impianti posti su edifici o su aree di pertinenza esclusive o comuni. Sia che si tratti di un singolo fabbricato sia di più unità immobiliari. Però, l’installazione di un impianto fotovoltaico aumenta il valore della rendita catastale dell’immobile. Quindi, il proprietario deve presentare una domanda di variazione catastale.

L’obbligo del pagamento dell’IMU sussiste per i parchi fotovoltaici in quanto hanno una propria autonomia funzionale. In effetti sono dotati da una determinata categoria catastale (ad esempio D/1 oppure D/10 nel caso di fabbricati destinati ad attività agricole). A chiarire tale aspetto la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 36/E del 19 dicembre 2013

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