Appalti privati e Bonus facciate: quali prospettive?

bonus facciate

In precedenti articoli abbiamo esaminato la situazione attuale degli adempimenti relativi ai Bonus fiscali in materia edilizia.

Ma sarebbe preferibile parlare semmai di inadempimenti.

Molti lavori non stanno infatti rispettando le tempistiche previste, soprattutto a causa di scarsità di mezzi, di personale e di materiale.

Anzi, molti non sono neppure iniziati. Si pone, quindi, la questione su quali siano le prospettive rispetto ad appalti privati e bonus facciate.

Su tale situazione pesa non poco anche l’inflazione, in quanto un rialzo generalizzato dei materiali e del costo del personale certo mette in difficoltà le imprese, che vedono assottigliarsi o venir meno il proprio margine di guadagno.

In questo caso, che succede?

Le ditte possono richiedere aumenti rispetto ai preventivi ed ai prezzi originariamente concordati?

Oppure possono risolvere il contratto?

Appalti privati e Bonus facciate: quali prospettive?

In via preliminare, occorre osservare che il contratto di appalto stipulato tra committenti privati (in molti casi complessi condominiali) e ditte appaltanti, rientra tra quelli cosiddetti ad esecuzione continuata o periodica. Ciò perché l’esecuzione dei lavori si protrae nel tempo.

Sono quindi applicabili tutte quelle norme che si applicano a questa tipologia contrattuale.

In particolare, i casi di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità per una delle parti, se legate a situazioni eccezionali ed imprevedibili, consentono in linea generale la risoluzione del contratto. Di fatto lasciando impregiudicate le prestazioni già effettuate, fatte salve alcune norme specifiche proprio in materia di appalti.

Per quanto riguarda gli appalti privati cui riconducono i lavori legati ai Bonus fiscali, si applica una particolare normativa in caso di incrementi o di diminuzione del costo del lavoro e dei materiali.

Si tratta di norme di legge dispositive, che si applicano cioè solo quando le parti non abbiano diversamente regolato la materia o il contratto non abbia previsto nulla al riguardo.

Le norme del codice stabiliscono quanto segue.

La disciplina codicistica per i casi di aumento o diminuzione del costo del personale e delle materie prime

Secondo quanto previsto dal codice civile, rispetto a quanto originariamente pattuito dal contratto di appalto, se a causa di circostanze imprevedibili si verificano aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Deve quindi trattarsi di situazione legata a circostanze imprevedibili e, in ogni caso, la revisione ha un impatto limitato a un decimo del prezzo.

Anche solo questa ultima circostanza potrebbe far ritenere alle imprese incaricate di non poter far fronte a certi incrementi nei costi. Questo perché eventuali aumenti potrebbero non essere integralmente coperti da una revisione del prezzo originariamente pattuito.

Di qui l’idea di tralasciare determinati incarichi.

Ovviamente, però, un contratto è già in essere e quindi la controparte committente potrebbe esperire rimedi legali, come la richiesta di adempimento, cui si potrebbe opporre la contro richiesta dell’appaltante di risoluzione del contratto.

Abbiamo già esaminato in altra sede questa problematica.

Il tutto, ovviamente, potrebbe essere superato da un contratto. Un contratto che già disciplini cosa succede in situazioni, come quelle sopra indicate, con modalità diverse rispetto a quanto previsto dal codice civile.

Ad esempio con l’inserimento di clausole che disciplinino la risoluzione del contratto, ipso jure, in caso di incrementi dei costi oltre determinati limiti.

In altri termini, inserendo nel contratto una clausola risolutiva espressa.

Il problema della scadenza e gli interpelli

Questo problema si intreccia con quello delle scadenze da rispettare.

Abbiamo già trattato anche questa particolare problematica, che di seguito approfondiamo sotto un particolare profilo.

Infatti, se è certo che per ottenere, ad esempio, il Bonus facciate, i pagamenti vadano eseguiti entro la fine dell’anno in corso, analoga certezza non sussiste quanto alla scadenza relativa al termine dei lavori.

Ci si domanda infatti se a fronte di pagamenti intervenuti nel 2021, si abbia comunque diritto al Bonus facciate, anche se gli interventi terminano nel 2022.

Sul punto la normativa non è altrettanto precisa, rispetto invece a quanto previsto in materia di pagamenti. Da qui è conseguita, talora, anche la proposizione di interpelli all’Agenzia delle Entrate, come in un caso presentato da un contribuente ligure.

Sul punto la Direzione Regionale ligure dell’Agenzia delle Entrate aveva risposto che i lavori dovevano iniziare nell’anno in corso. Non era vincolante, però, ai fini del riconoscimento del Bonus, che terminassero entro l’anno.

Occorre prestare attenzione al fatto che, come stabilito anche dalla Cassazione, la risposta ad interpello non vincola l’Agenzia oltre il singolo caso, relativo alla risposta fornita. In altri termini, un contribuente non può avvalersi della risposta fornita in altro analogo caso.

Ne consegue che anche la risposta fornita sulla questione della scadenza per il termine dei lavori, resta incerta per la generalità dei committenti. E l’Agenzia delle Entrate, pur a fronte di caso analogo, potrebbe fornire una diversa risposta.

Se si vuole seguire una indicazione sicura, possiamo quindi dire che, a parte la proroga relativa al 110%, per altri Bonus, come quello relativo alle facciate, non vi è alcuna sicurezza né di proroghe oltre le fine del 2021. E neanche di possibili interpretazioni che consentano di beneficiare del Bonus, anche con lavori terminati oltre il 31 dicembre, anche se iniziati nell’anno in corso.

Conclusioni

A proposito di “Appalti privati e Bonus facciate: quali prospettive?”, la sorte di tanti appalti legati ai Bonus fiscali è pesantemente condizionata anche dalle dinamiche dell’inflazione e dalle incertezze. Incertezze relative ad eventuali proroghe ed alle interpretazioni sulla questione della scadenza da rispettare per l’ottenimento dei Bonus.

Come da parte mia previsto sin dai primi tempi dell’approvazione della normativa sui Bonus, si aprono, guarda caso, spazi per molti contenziosi tra committenti ed appaltanti. E, visto l’importo consistente della maggior parte dei contratti, molto probabilmente una buona parte finirà nelle aule di giustizia, quasi sicuramente sino alla Cassazione.

È vero che molti condomini, ad esempio, non avrebbero voglia di impegolarsi in siffatte questioni, ma non va dimenticato il peso degli importi contrattuali.

In molti casi anche i condomini decideranno di lasciar perdere. Ma in diversi casi assisteremo ad un interessante contenzioso, con la conseguente formulazione di una giurisprudenza su questioni come eccessiva onerosità ed impossibilità sopravvenuta, e limiti nella possibilità di incrementi, rispetto ai prezzi originariamente pattuiti.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT

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