Quando il contratto di lavoro si conclude, al lavoratore dipendente spetta la somma accantonata dal datore di lavoro in vista della fine del rapporto. Esso è comunemente noto come TFR. La normativa che lo riguarda è molto rigorosa, nel senso che la liquidazione è vincolata e non può essere usata prima della cessazione del rapporto lavorativo. Lo scopo del trattamento è quello di garantire al lavoratore una riserva di danaro, allorquando cesserà il rapporto lavorativo. Quindi, l’imprenditore ha il dovere di accantonare mensilmente una percentuale dello stipendio, mentre il lavoratore non può utilizzarla se non a conclusione del rapporto subordinato. Questa è la disciplina in via generale, ma detta regola soffre di talune eccezioni.
Vi sono dei casi, infatti, in cui il dipendente ha la possibilità di chiedere un’anticipazione del TFR. Ciò avviene quando è necessario affrontare delle situazioni impreviste. Ad esempio, si può chiedere un anticipo del TFR per l’acquisto della casa.
Anticipo del TFR per acquistare casa
Come anticipato, quindi, Il legislatore riconosce al lavoratore la possibilità di chiedere l’anticipazione del TFR per l’acquisto di un appartamento. Tuttavia, anche in questa ipotesi, è possibile derogare al carattere vincolato della liquidazione soltanto se ricorrono determinate condizioni e nel rispetto di taluni adempimenti. Infatti, l’anticipo è consentito esclusivamente per l’acquisto di una prima casa per sè o per i figli. L’acquisto deve essere comprovato dal rogito notarile.
Pertanto, alla richiesta di anticipazione deve essere allegata la seguente documentazione:
a) la dichiarazione, nella forma dell’autocertificazione, con cui si dichiara di non essere proprietari di altri immobili;
b) lo stato di famiglia da cui risulta il rapporto genitoriale se l’acquisto è a favore del figlio;
c) l’indicazione delle modalità di acquisto della proprietà. In altri termini, occorre specificare se si tratta di alloggio già fabbricato, costruzione a titolo personale, partecipazione a una cooperativa edile, ecc. Senza questi documenti, non può essere riconosciuta l’anticipazione della somma richiesta a titolo di TFR.