Dal prossimo 30 aprile l’Agenzia delle Entrate (AdE) metterà a disposizione dei contribuenti il modello 730/2022 precompilato. Questi ultimi avranno modo di detrarre anche le spese sanitarie che ricadono nel periodo di imposta oggetto della dichiarazione. Il modello poi andrà riconsegnato entro il 30 settembre direttamente all’AdE, a un Patronato, il proprio commercialista o tramite il sostituto d’imposta.
Dunque, anche sul prossimo modello 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate i contribuenti potranno recuperare una parte di queste spese.
Cosa s’intende per detrazione delle spese sanitarie?
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Si tratta di un’agevolazione fiscale che il legislatore acconsente al contribuente in merito ad alcune voci di spesa (sanitarie, nel nostro caso). In pratica è possibile detrarre, recuperare, una parte di queste uscite sostenute per se stessi o per i familiari fiscalmente a carico. Vale a dire coloro che vivono con il nucleo familiare (sotto lo stesso tetto) con un reddito annuo lordo entro i 2.840,51 euro. Nel caso dei figli under 24 e fiscalmente a carico, il reddito annuo lordo non deve eccedere i 4mila euro.
La detrazione è pari al 19% della spesa, al netto di una franchigia di 129,11 euro. In soldoni, dall’importo dell’imposta lorda (cioè l’IRPEF) dovuta dal contribuente si detrae, si sottrae, il 19% di tali spese.
Sempre a proposito di nucleo familiare, infine, ricordiamo che l’INPS riconosce una maggiorazione fissa di 1.200 euro annui ma con riferimento all’AUU.
Anche sul prossimo modello 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate si potranno detrarre parte dei soldi spesi per queste spese sanitarie
La detraibilità delle spese sanitarie prevede il rispetto di alcune condizioni. Una riguarda la tracciabilità della spesa e un’altra il fatto che la spesa deve rientrare tra quelle previste dalla Legge. Al riguardo, ecco le principali spese sanitarie sostenute per sé o i familiari fiscalmente a carico e che la Legge permette di detrarre:
- prestazioni specialistiche;
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- trapianti di organi;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- spese relative all’affitto o acquisto di attrezzature sanitarie (come lo strumento per misurare la pressione sanguigna o l’apparecchio per aerosol);
- ricoveri riconducibili ad un’operazione chirurgica o a degenze;
- medicinali da banco o con ricetta, inclusi quelli omeopatici;
- prestazioni resa da un medico, incluse le visite e le cure di medicina omeopatica;
- cure termali (tranne le spese di vitto e alloggio);
- assistenza infermieristica e riabilitativa (laserterapia, fisioterapia, etc);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base. Oppure di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- le prestazioni fornite da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale;
- le prestazioni rese da personale avente la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni fornite da personale di coordinamento della attività assistenziali di nucleo;
- importi dei ticket pagati, se le spese su elencate sono state sostenute nell’ambito del SSN (Servizio Sanitario Nazionale).
Nessuna franchigia prevista in questo caso
Nel caso delle spese sostenute dai portatori di handicap, nella detraibilità rientrano anche altre voci di spesa. Tipo quelle relative ai mezzi necessari per l’accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento. Ancora, anche quelle relative ai sussidi tecnologici che agevolino l’autosufficienza e/o la loro integrazione.
Per queste spese non sono previste franchigie di detraibilità.
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