Anche senza scontrino si può ottenere la garanzia del prodotto così

scontrino

È noto come il codice civile definisca il contratto di compravendita come lo scambio di una cosa contro un prezzo. Non esiste una forma legale e necessaria per stipulare il contratto di compravendita. Oggi il contratto di vendita, come moltissimi altri, viene stipulato in tanti modi diversi. Si pensi al semplice accordo informale quando entriamo in un negozio ed acquistiamo del pane. Li non c’è nulla di scritto. Il contratto si conclude con il consenso legittimamente prestato. Oppure si pensi ad un acquisto su Amazon, lì il contratto di compravendita si conclude con un semplice clic.

Ci sono, invece, contratti che hanno bisogno di formalità. Si pensi alla vendita di un immobile. Lì è necessaria la forma scritta, ed è consigliabile anche stipulare un contratto preparatorio. Ora, quando si procede ad un acquisto, il commerciante rilascia lo scontrino fiscale. Spesso si chiede lo scontrino per ottenere il cambio della merce oppure dare la prova del pagamento, o ancora, ottenere la garanzia del prodotto.

Il suo valore

In realtà, pochi sanno che anche senza scontrino si può ottenere la garanzia sul prodotto. Infatti, lo dice la Legge e lo ripete la Cassazione. L’articolo 1490 prevede proprio che il venditore debba assicurare che il bene che vende è senza vizi e idoneo all’uso per cui è venduto. Non parla della necessità di esibire lo scontrino fiscale. Questo obbligo è ancora più pesante nei contratti del consumatore. La maggioranza dei contratti stipulati in Italia, infatti, sono tra un consumatore e un professionista. E qui le garanzie sono ancora maggiori perché dettate dal Codice del consumo. Non serve, però, appellarsi al Codice del consumo per ottenere la garanzia senza scontrino.

È sufficiente dimostrare al venditore di avere acquistato l’oggetto in questione proprio da lui. Ad esempio, attraverso la testimonianza di qualcuno, oppure con l’estratto conto della carta di credito. D’altra parte, la Cassazione ha affermato più volte, ad esempio con la sentenza 2147 del 2015, un altro principio importante.

Anche senza scontrino si può ottenere la garanzia del prodotto così

Questo principio vuole che il possesso dello scontrino non faccia piena prova del fatto che il compratore abbia pagato i beni ricevuti. Infatti, come è possibile ottenere la garanzia senza scontrino, così non è sufficiente lo scontrino per provare l’effettivo pagamento dei beni ricevuti. Dunque, occorre ridimensionare l’importanza dello scontrino fiscale ai fini del funzionamento del contratto. Questo può costituire un elemento, anche importante, di prova, ma non certamente l’unico.

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