Anche senza domanda e con reddito basso arriva l’assegno di 287 euro dall’INPS 

INPS

L’INPS torna sul tema invalidità civile e inattività lavorativa con un importante messaggio del 28 dicembre 2021. In particolare con il messaggio n. 4689 illustra, alla luce della nuova disciplina normativa, cosa debba intendersi per inattività lavorativa. Infatti l’art. 12-ter del D.L. n.146/2021, inserito nella Legge n.215/2021, ridefinisce il concetto di inattività lavorativa previsto dalla Legge n.118 del 1971. Pertanto, per coloro cui le domande sono state rigettate, anche senza domanda e con reddito basso arriva l’assegno di 287 euro dall’INPS.

Tale ridefinizione si è resa necessaria a seguito dello scalpore creato da un precedente messaggio dell’Ente che faceva proprio l’orientamento della Corte di Cassazione. Quest’ultima infatti aveva sostenuto che elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale fosse, alla pari di quello sanitario, il mancato svolgimento dell’attività lavorativa.

Inoltre sosteneva che la mancanza di tale elemento fosse rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Di conseguenza, seguendo tale principio, svolgere un’attività lavorativa, a prescindere dal reddito scaturente, doveva precludere il beneficio dell’invalidità. Con il messaggio dello scorso 14 ottobre, l’INPS comunicava pertanto che l’assegno di invalidità sarebbe stato liquidato soltanto in ipotesi di inattività lavorativa.

Da allora in poi sono state tantissime le polemiche sollevate e gli interventi dei nostri Ministri, in particolare il Ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Anche senza domanda e con reddito basso arriva l’assegno di 287 euro dall’INPS

Con il messaggio n. 4689 del 28 dicembre 2021 l’INPS ritorna sul tema. In particolare comunica espressamente che il precedente messaggio del 14 ottobre, n. 3495, deve intendersi ormai superato. Ciò in virtù dell’art. 12-ter inserito in sede di conversione nella Legge n.215/21. Secondo l’articolo il requisito dell’attività lavorativa richiesto dall’art.13 della Legge n.118/1971 è soddisfatto qualora l’invalido pur lavorando, non superi i limiti reddituali previsti dalla legge.

Tali limiti sono previsti dall’art. 14 septies del Decreto Legge n.663 del 1979, convertito dalla Legge n. 33/1980. Ovvero il reddito annuale del soggetto invalido che svolge un’attività lavorativa non dovrà superare o dovrà essere pari ad euro 4.931,00.

Pertanto, dall’entrata in vigore della Legge n.215/21, 21 dicembre, nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile sarà riconosciuto il diritto all’indennità anche qualora il soggetto lavori. Purché ovviamente non siano superati i limiti reddituali annui descritti sopra.

Conseguentemente, a seguito di questo cambiamento di rotta importantissimo, l’INPS provvederà al riesame delle domande presentate e non accolte dopo il messaggio dell’ottobre scorso. In particolare, non servirà una nuova domanda ma così come spiega l’INPS, saranno riesaminate d’ufficio in autotutela in virtù della nuova disposizione normativa.

Approfondimento

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