Prenotare in anticipo un viaggio potrebbe essere rischioso se non mettiamo in conto la possibilità che possano verificarsi degli imprevisti. Ma la Suprema Corte in determinate situazioni tutela i viaggiatori anche se non hanno stipulato una polizza assicurativa. Ecco quando.
Decidere la meta delle proprie vacanze e trovare il pacchetto turistico più adatto alle esigenze dell’intera famiglia non sempre è semplice. Per questo sono in tanti che si organizzano con largo anticipo, prenotando biglietto aereo e hotel o acquistando un pacchetto all-inclusive. I più previdenti contestualmente stipulano anche una polizza assicurativa che copre diverse situazioni che possono verificarsi.
Ad esempio le spese mediche in caso di malattie e infortuni del viaggiatore o l’annullamento del viaggio dovuta a motivi personali del viaggiatore. Ovviamente queste polizze hanno un costo e il voler risparmiare a tutti i costi talvolta non ci fa riflettere sulla loro importanza. Potrebbe infatti accadere un imprevisto come un infortunio che potrebbe farci rimpiangere di non aver speso qualcosa in più per la polizza. Essere previdenti è molto importante soprattutto se si pensa agli innumerevoli imprevisti che possono verificarsi durante e prima di un viaggio. Se abbiamo prenotato un pacchetto turistico molto tempo prima e si verifica un imprevisto di qualunque tipo molte polizze ci proteggono in caso di annullamento. In questo modo non perderemo i soldi spesi.
Anche senza assicurazione il viaggiatore potrà recuperare i soldi: ecco quando
Indice dei contenuti
Premesso quanto sia importante spendere qualcosa in più per una polizza, potrebbe accadere che presi da altre cose dimentichiamo di stipularla. Ma cosa accade se prima di partire ci ammaliamo o subiamo un infortunio e non possiamo più fruire del nostro pacchetto turistico? L’operatore turistico ci restituirà la somma da noi versata o perderemo tutto? Ad intervenire sulla questione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18047/2018.
Il caso esaminato dalla Corte riguardava un cliente che dopo aver acquistato un pacchetto turistico non ha potuto fruirne per una sopraggiunta e improvvisa malattia. Dapprima il Giudice di Pace e poi il Tribunale avevano dato ragione alla coppia di viaggiatori condannando l’operatore turistico alla restituzione dell’importo da questi versato. La Suprema Corte, infine, ha confermato quanto deciso dal Tribunale stabilendo che in caso di impedimento soggettivo del fruitore della prestazione si applica l’art.1463 c.c. Il contratto, in questo caso, si risolve per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Ovvero, nel caso specifico, perché è divenuto impossibile il godimento della prestazione da parte dei viaggiatori a causa della malattia sopravvenuta ad uno dei contraenti.
A cosa avrà diritto allora il viaggiatore che non ha potuto fruire del pacchetto turistico
Pertanto a causa della sopravvenuta impossibilità di godere la prestazione, il viaggiatore ha diritto ad ottenere la restituzione di quanto pagato per il pacchetto turistico. La Suprema Corte quindi garantisce il viaggiatore, anche nell’ipotesi in cui non abbia stipulato alcuna polizza, di ottenere la restituzione di quanto versato. Basterà produrre certificato medico attestante la malattia del viaggiatore e il conseguente impedimento per ottenere la risoluzione del contratto anche il giorno prima della partenza. Pertanto anche senza assicurazione il viaggiatore potrà recuperare quanto da lui speso per il pacchetto turistico non goduto.