Anche in questi casi ai lavoratori arriverà l’indennità una tantum di 200 euro

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Arrivano buone notizie per tanti lavoratori che non hanno ricevuto nel mese di luglio l’indennità di 200 euro prevista dal D.L. n.50/22 all’art. 31. Quest’ultimo infatti prevede che tramite i datori di lavoro nella retribuzione di luglio 2022 sia riconosciuta automaticamente una somma a titolo d’indennità una tantum. In particolare ai lavoratori dipendenti non titolari dei trattamenti ex art.32 del Decreto e che abbiano beneficiato nel primo quadrimestre 2022 dell’esonero ex L. 234/21.

Con il messaggio n.3805/2022 l’INPS fornisce nuovi chiarimenti in merito all’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti di cui all’art. 31 del suddetto Decreto. In particolare l’Istituto precisa dati rilevanti in merito ai lavoratori che abbiano diritto all’indennità specificando quali siano gli eventi tutelati. L’indennità spetta infatti anche laddove la retribuzione di luglio risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, ad esempio per la sospensione del rapporto di lavoro.

Quali sono gli eventi tutelati

L’INPS con una precedente circolare aveva indicato come eventi tutelati:

  • la sospensione del rapporto di lavoro;
  • gli ammortizzatori sociali, cassa integrazione ordinaria o straordinaria, assegno d’integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà e CISOA.

Adesso con il suddetto messaggio, tra gli eventi tutelati si ricomprendono anche i seguenti:

  • l’aspettativa sindacale;
  • la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie per inadempimento dell’obbligo vaccinale;
  • le ipotesi di aspettativa o congedo previste dai CCNL di settore.

Anche in questi casi ai lavoratori arriverà l’indennità di 200 euro non percepita a luglio

Inoltre l’indennità spetta anche ai lavoratori che nonostante destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuale della quota a carico del lavoratore non ne abbiano beneficiato. In particolare in relazione ai contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e del lavoratore. Infine si avrà diritto all’indennità anche nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non l’abbiano erogata nonostante il diritto del lavoratore a percepirla. Si pensi all’ipotesi in cui sia pervenuta tardivamente l’autodichiarazione da parte del lavoratore. Nonché per uno degli eventi sopra descritti. Anche in questi casi ai lavoratori arriverà l’indennità di 200 euro. Pertanto i datori di lavoro potranno provvedervi tramite il flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022 da effettuarsi entro il 30 dicembre 2022. La regolarizzazione sarà definita dalle Strutture territorialmente competenti. Nelle ipotesi di indebita erogazione le Strutture non procederanno all’erogazione.

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