Il legislatore ha sempre mostrato una particolare attenzione e tutela per le persone più fragili prevedendo diverse agevolazioni e benefici. Si pensi alla Legge 104/92 grazie alla quale si ottengono importanti vantaggi per migliorare la qualità della vita delle persone disabili e dei loro familiari. Ad esempio sconti per l’acquisto di auto, nuova o usata, i permessi da lavoro regolarmente retribuiti, il congedo straordinario, sconti per dispositivi tecnici e informatici. Allo stesso modo il nostro ordinamento giuridico ha previsto diversi aiuti e sostegni economici per le famiglie in difficoltà e con figli a carico.
Infatti, per tante famiglie arrivare alla fine del mese comporta tanti sacrifici soprattutto quando le spese sono tante e a lavorare è uno soltanto. Inoltre, l’emergenza epidemiologica e la conseguente crisi economica hanno finito per aumentare le difficoltà di quanti già vivevano condizioni di disagio. Tuttavia, tali condizioni non possono essere delle cause di giustificazione per non adempiere a determinati obblighi se pur si è in difficoltà.
Anche con la Legge 104 o con figli minori a carico si può avere lo sfratto
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A volte la circostanza di avere figli minori a carico o un’invalidità può far erroneamente ritenere che nonostante la morosità il locatore non possa sfrattarci. La verità invece è un’altra. A prescindere da tali circostanze, se non si paga l’affitto il locatore potrà procedere allo sfratto. Non esiste alcuna norma che impedisca al locatore di procedere allo sfratto nei confronti dell’inquilino moroso se invalido o con figli minori. Pertanto se il conduttore non paga, nonostante titolare di Legge 104 o all’interno del suo nucleo familiare abbia minori, il locatore potrà procedere allo sfratto. Inoltre, potrà ottenere anche un decreto ingiuntivo per i canoni di locazione non pagati e le spese processuali.
Cosa fare a seguito della notifica
Una volta ricevuta la notifica, l’inquilino però ha diverse opzioni per bloccare lo sfratto. Prima di tutto potrà pagare i canoni scaduti e le spese processuali, oppure presenziare all’udienza e chiedere al giudice il cosiddetto termine di grazia. Ovvero un termine di 90 giorni per poter provvedere a saldare i canoni non pagati, ai sensi dell’art. 55 della Legge n.392/78. Inoltre qualora il conduttore dimostri che la morosità dipenda da malattia o gravi condizioni di difficoltà, il giudice potrà concedere un termine di 120 giorni. Il giudice poi fisserà un’udienza per verificare l’adempimento del conduttore o procedere alla convalida dello sfratto. In quest’ultima ipotesi, il giudice fisserà anche il termine entro cui l’inquilino dovrà rilasciare l’immobile libero da cose e persone.
Ad ogni modo, qualora il giudice non prenda in considerazione le comprovate difficoltà dell’inquilino, questi potrà proporre opposizione all’esecuzione. Dunque anche con la Legge 104 o con figli minori il locatore potrà sempre procedere allo sfratto qualora l’inquilino si renda moroso.
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