Anche chi soffre di questo tipo di malattia può ricevere l’assegno di accompagnamento INPS, ma a questa condizione

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Il nostro ordinamento prevede alcune forme di tutela e di sostegno per quei soggetti che si trovano in situazioni di particolare necessità e bisogno. Tra questi rientrano le pensioni d’invalidità e le integrazioni salariali. Inoltre, in determinate situazioni si prevede anche il riconoscimento gratuito di 4 mesi di contributi per ogni anno di lavoro. Per i destinatari della legge 104, peraltro, viene riconosciuta non solo l’esenzione dal pagamento del bollo, ma anche un altro importante beneficio economico.

Una delle prestazioni più importanti per soggetti non autonomi è la cosiddetta indennità di accompagnamento. Viene infatti erogata mensilmente con un importo di circa 530 euro a quei soggetti che rientrano nei requisiti previsti dalla legge.

Questi sono enunciati dalla legge 18/1980 e riguardano “l’incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita”. Già da questo comprendiamo che vedere riconosciuta l’invalidità civile non implichi l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento. I due istituti si completano, ma non si sovrappongono. Il beneficio è riconosciuto anche a chi soffre di malattie mentali e psichiatriche, a patto che l’impossibilità ad attendere alle proprie esigenze sia prolungata nel tempo e onnicomprensiva. Così, anche chi soffre di questo tipo di malattia può divenire il destinatario del trattamento economico. Ma vediamo in quali casi.

Non solo singoli atti

Se in caso di invalidità o menomazione fisica sembra più agevole determinare l’incapacità a compiere queste attività, nel caso di malattie riguardanti la salute psichica potrebbe essere meno chiaro. Così la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul tema. L’ordinanza in questione è la numero 15620 del 2021. Il caso riguardava un titolare di pensione di invalidità che si era visto rifiutata l’indennità di accompagnamento.

Ebbene, gli atti quotidiani della vita cui fa riferimento la Legge 18/1980 non sono le funzioni lavorative, ma quelle tese alla sopravvivenza. Tra queste rientra l’autonomo espletamento delle necessità fisiologiche e alimentari. Così come riuscire a provvedere alle cure mediche, a quelle dell’igiene e all’acquisto di beni.

Nel caso concreto, le difficoltà relative all’espletamento di queste funzioni non raggiungevano il grado di materiale e continua impossibilità, nonostante fossero bastevoli per non poter lavorare. L’ausilio di cui aveva bisogno il richiedente era necessario, ma limitato ad una fase circoscritta della sua vita. Ovvero quella relativa all’assunzione dei farmaci. Questa non avveniva ogni giorno, ma solo al bisogno. In questa fase il soggetto aveva effettivamente necessità della supervisione di un familiare o di un delegato per assumere correttamente i medicinali, ma poteva negli altri casi occuparsi di se stesso.

Anche chi soffre di questo tipo di malattia può ricevere l’assegno di accompagnamento INPS, ma a questa condizione

A differenza del caso di una malattia psicotica cronica manifesta in forme allucinatorie o deliranti (per la quale il beneficio è riconosciuto), il soggetto non si trovava ad essere materialmente impossibilitato a compiere tutte le attività quotidiane. Così la Corte ha negato il beneficio respingendo il ricorso.

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