Quando viene a mancare un componente della famiglia sembra che tutto si sgretoli, il vuoto che lascia è incolmabile. Tuttavia per chi rimane è fondamentale andare avanti anche in suo onore e sostenere il resto della famiglia sia emotivamente che economicamente. Ma quando a lavorare era proprio la persona che ormai non c’è più, tutto diventa ancora più pesante. Per questo il nostro legislatore ha previsto la pensione ai superstiti, un trattamento pensionistico riconosciuto a seguito del decesso del pensionato o dell’assicurato. La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione spettante al defunto o che sarebbe spettata all’assicurato.
In quale percentuale spetta ai superstiti
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Le percentuali sono stabilite i base al grado di parentela. Ad esempio il 60% spetterà al coniuge solo, l’80% se insieme a quest’ultimo vi è un figlio e il 100% qualora insieme al coniuge vi siano 2 o più figli. Inoltre la legge riconosce alla vedova/vedovo la possibilità di aumentare la quota spettante in presenza di determinate condizioni di salute. In particolare chi risulta inabile al lavoro o titolare di accompagnamento può richiedere anche l’assegno di vedovanza. In tal caso alla vedova/vedovo titolare di Legge 104 arrivano oltre 500 euro in più a prescindere dall’ISEE.
Inoltre qualora abbiano diritto alla pensione solo i figli, le aliquote saranno pari al 70% se vi è un solo figlio, 80% 2 figli e 100% qualora siano 3 o più. Ma i superstiti hanno diritto alla pensione se al momento della morte del defunto erano a carico dell’assicurato o pensionato deceduto. In particolare qualora sussistano le condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale. In tale ottica avranno diritto alla reversibilità i figli maggiorenni studenti a carico che frequentano scuole o corsi di formazione equiparabili fino al 21°anno d’età. Nonché i figli maggiorenni studenti che non svolgano un’attività lavorativa frequentanti l’università per la durata del corso e non oltre i 26 anni d’età.
Ai figli maggiorenni e con la Legge 104 spetta anche questa pensione dall’INPS
Il diritto alla pensione ai superstiti spetta anche ai figli maggiorenni riconosciuti inabili al lavoro. Per inabilità lavorativa s’intende l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere una qualunque attività lavorativa a causa delle condizioni di salute. Pertanto lo svolgimento di un’attività lavorativa fa cadere la totale inabilità al lavoro e conseguentemente il diritto alla reversibilità. Tuttavia il nostro legislatore ha previsto che non debba inquadrarsi come attività lavorativa l’attività con finalità terapeutica e di non oltre 25 ore settimanali. In questi casi il figlio inabile potrà cumulare se pur di poco un piccolo reddito con la pensione del suo genitore defunto.
Inoltre è necessario che il riconoscimento dell’inabilità sussista già al momento del decesso del genitore dante causa, nonostante l’aggravamento si verifichi successivamente. Infine, dovrà risultare che il figlio maggiorenne inabile fosse a carico del defunto in quanto non autosufficiente economicamente. Non è necessaria la convivenza, bastando semplicemente che il defunto concorresse in maniera continuata e rilevante al mantenimento del figlio maggiorenne inabile. A queste condizioni spetterà la pensione ai superstiti anche ai figli maggiorenni e con la Legge 104.
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