Il cosiddetto Decreto Sostegni cancella le sanzioni e le somme aggiuntive addebitate sugli avvisi bonari che saranno inviati per gli anni 2017 e 2018.
L’agevolazione riguarda le sanzioni calcolate in base al controllo automatizzato delle dichiarazioni e richieste attraverso le comunicazioni di irregolarità che dovevano essere elaborate entro fine 2020. Tali comunicazioni di irregolarità, o avvisi bonari, come di solito vengono chiamati, non sono stati, in realtà, inviati a causa della sospensione disposta per l’emergenza Covid 19.
Quali sono le sanzioni cancellate?
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L’articolo 5 del D.L. 41/2021, in vigore dal 23 marzo 2021, prevede una definizione agevolata delle somme dovute in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Le sanzioni cancellate sono quelle dovute nella misura del 30% dell’imposta non pagata o parzialmente pagata. Tale sanzione si riduce di un terzo per i pagamenti eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Chi sono i beneficiari?
L’Agenzia delle Entrate cancella le sanzioni a questi contribuenti.
Innanzitutto, a coloro i quali hanno avuto una riduzione del volume d’affari. In particolare, si tratta dei contribuenti che hanno avuto una riduzione del fatturato superiore al 30% nel corso del 2020. E ciò rispetto al 2019.
Come aderire all’agevolazione?
In che modo l’Agenzia delle Entrate cancella le sanzioni a questi contribuenti? Sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni IVA presentate entro i termini, l’Agenzia delle Entrate individuerà i soggetti che hanno avuto la riduzione dei ricavi o dei compensi. I contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto saranno individuati attraverso la dichiarazione dei redditi.
A tali contribuenti verrà inviata la proposta di definizione agevolata. Con il dettaglio dell’importo ridotto da pagare. Unitamente alla comunicazione di irregolarità.
Le comunicazioni e le proposte saranno inviate tramite i soliti canali. Ovvero PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata con avviso di ricevimento.
La definizione agevolata si intende perfezionata con il pieno pagamento dell’avviso bonario. Mentre nel caso di mancato pagamento in tutto o in parte delle somme dovute si applica la normativa ordinaria in tema di sanzioni e riscossioni.