Da un lato, con il passare del tempo i percettori del reddito di cittadinanza (RdC) vanno aumentando. Dall’altro, si spera che la ripresa dell’economia e del lavoro siano dietro l’angolo, non appena i fondi UE saranno realtà. E il programma di vaccinazione avrà percorso buona parte del suo percorso.
Ora in questa sede rispondiamo a un preciso dubbio dei Lettori. Ossia addio reddito di cittadinanza se un lavoratore si licenzia durante il periodo di prova?
Cosa stabilisce il D. L. 4/2019
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Per rispondere al quesito facciamo un piccolo passo indietro. E vediamo cosa disciplina il D. L. n. 4 del 2019, poi convertito in Legge (la n. 26 per l’esattezza) il 28 marzo 2019.
L’articolo 2 del D.L. inibisce l’ottenimento del RdC al membro del nucleo familiare disoccupato se lo stesso si sia volontariamente licenziato. Salvo se le dimissioni siano avvenute per giusta causa. Il diniego vale per i 12 mesi successivi a partire dalla data delle dimissioni.
Ora ci chiediamo: periodo di prova e assunzione definitiva sono da porre sullo stesso piano in merito alle previsioni sul RdC? La discriminante è essenziale per rispondere al nostro dubbio di partenza.
In merito al periodo di prova
Spesso, ma non sempre, nei nuovi contratti di lavoro si appone la clausola relativa al c.d. periodo di prova. Essa serve sia al datore di lavoro che al dipendente, e li aiuta a capire se “sono fatti l’uno per l’altro”, caratterialmente e lavorativamente parlando.
È dunque una sorta di rodaggio, di messa alla prova reciproca, che nell’economia dello stesso rapporto di lavoro è essenziale per mille motivi. Ne andranno di mezzo, infatti, la qualità del lavoro, le reciproche soddisfazioni professionali, la longevità del rapporto, etc.
Ora, questo tratto di specialità della c.d. messa alla prova lo si ritrova riflesso anche nel codice. Infatti l’art. 2096 del c.c. che lo disciplina afferma chiaramente che in tale periodo ognuna delle parti può recedere liberamente dal contratto. Non solo, ma nessun obbligo è previsto a loro carico, né di natura temporale (il congruo preavviso) né di natura economica (l’indennità).
Dunque, si tratta di un’eccezione alla generale regola su esposta del licenziamento per giusta causa.
Ecco sciolto il dubbio
Ritorniamo al nostro quesito di partenza: addio reddito di cittadinanza se un lavoratore si licenzia durante il periodo di prova? La risposta è negativa. Nel senso che le eventuali dimissioni chi si licenzia nel corso di questo periodo non inficiano il successivo diritto a chiedere il RdC.
A rispondere al quesito è stato lo stesso Ministero del Lavoro e Politiche Sociali nella nota n. 10617 del 21 ottobre 2020. Che in estrema sintesi statuisce che il disposto dell’art. 2 del D. L. 4/2019 non trova applicazione durante il periodo di messa alla prova.
Dunque, al dubbio di chi chiedeva: addio reddito di cittadinanza se un lavoratore si licenzia durante il periodo di prova?, la risposta è negativa. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo cosa fare se la domanda di RdC dovesse essere respinta.