Acquisto su Internet di merce che non viene consegnata. Quali le tutele

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Nel caso di un acquisto su Internet di merce che non viene consegnata, ci si chiede quali tutele possa far valere il consumatore. Di base, abbiamo una tutela civilistica, in quanto la mancata consegna della merce integra certamente un inadempimento contrattuale. Di conseguenza, si può ricorrere al Giudice e chiedere la restituzione del danaro versato indebitamente più il risarcimento del danno. Vi sono, tuttavia, dei casi nei quali la mancata consegna della merce, anticipatamente pagata su internet, integra un illecito penale e nella specie un’ipotesi di truffa.

In tal caso, tuttavia, non è agevole provare la sussistenza del reato, in quanto dovrebbe emergere la volontà precostituita del venditore di non consegnare la merce. Quindi, un atteggiamento soggettivo che qualifica come penalmente rilevante la condotta di sottrazione del danaro. In questa situazione di incertezza, è intervenuta la giurisprudenza che ha fornito alcune linee guida in materia di mancata consegna della merce pagata in anticipo.

Ciò in modo da consentire di distinguere le ipotesi che rientrano nel campo civile da quelle che, invece, gravitano nell’orbita penale. Quindi, nel trattare la questione dell’acquisto su internet di merce che non viene consegnata, il punto cruciale della questione rimane: quali le tutele apprestate dalla legge? Approfondiamo la questione, chiarendo quando ricorre la truffa contrattuale. Infatti, per l’illecito civile la questione è molto semplice, come in precedenza dedotto.

Quando ricorre la truffa contrattuale

Come anticipato, per aversi truffa contrattuale, è necessario un comportamento doloso del venditore che, sin dall’inizio, non ha alcuna intenzione di consegnare la merce pagata. Secondo la Cassazione, integra una condotta truffaldina la messa in vendita di un bene su un sito internet, accompagnata dalla mancata consegna.

Tuttavia, detta condotta deve essere posta in essere da parte di chi falsamente si presenta come venditore. Il tutto, con il proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro, conseguendone, quindi, l’ingiusto profitto. Pertanto, si deve seguire lo schema delineato dall’art. 640 del Codice Penale, che disciplina, appunto, la fattispecie della truffa contrattuale. Inoltre, la Cassazione chiarisce che, in tema di truffa on-line, è configurabile anche l’aggravante della cd. “minorata difesa”.

Ciò, allorquando l’autore tragga, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete. In tali casi, è necessario sporgere querela presso la Procura della Repubblica e costituirsi parte civile nel processo penale. Detta costituzione serve per ottenere il risarcimento del danno nell’ambito del processo penale.

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