Acquisto casa: se il mutuo non viene concesso, l’agenzia immobiliare va comunque pagata?

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Molte persone, in questo periodo di pandemia, hanno approfittato delle condizioni vantaggiose di mutuo per acquistare casa. Tuttavia, qualche volta, dopo aver sottoscritto la proposta di acquisto presso l’agenzia immobiliare, può accadere che il mutuo non venga erogato dall’istituto bancario interpellato.

Allora, un dubbio che, certamente, ci preme estinguere è il seguente: “in caso di acquisto casa, se il mutuo non viene concesso, si dovrà comunque pagare l’agenzia immobiliare?”.

Per rispondere al quesito, è necessario prendere in considerazione quale sia il momento in cui nasce l’obbligo di versare la provvigione al mediatore. Ebbene, in proposito possiamo dire che il predetto obbligo nasce non appena tra le parti sorge un vincolo giuridico. Intendendo per esso, appunto, il contratto preliminare.

Senonché, addivenuti a quel momento, il diritto alla provvigione da parte dell’agente nasce indipendentemente dal fatto che sussista o meno un impedimento per una delle parti alla conclusione del contratto definitivo.

A questa regola fa eccezione l’ipotesi in cui ci sia stata una reticenza o un comportamento scorretto, in fase precontrattuale, da parte dell’agenzia di mediazione. Si pensi all’ipotesi in cui l’agente abbia taciuto su eventuali abusi edilizi, oppure sulla circostanza che l’immobile provenga da una precedente donazione, o comunque, informazioni simili che potrebbero compromettere il buon fine della trattativa.

Quando matura il diritto alla provvigione

In definitiva, alla domanda “in caso di acquisto casa, se il mutuo non viene concesso, si dovrà comunque pagare l’agenzia immobiliare?”, la risposta è positiva.

In altri termini si deve pagare l’agenzia, salvo che la mancata prosecuzione della trattativa non dipenda da fatto del mediatore.

Allo stesso modo, il promissario acquirente sarebbe vincolato al contratto preliminare concluso. Nonostante la mancata concessione del mutuo.

Tutto ciò, naturalmente, salvo che sia stata inserita, nella proposta di acquisto, la clausola “salvo buon fine del mutuo”. In tal caso, all’opposto di quanto ipotizzato prima, in caso di mancata erogazione del mutuo, il contratto preliminare decadrà. E gli eventuali anticipi nel frattempo corrisposti dovranno essere restituiti.

Tuttavia, poiché la Corte di Cassazione, fino ad oggi, non ha specificato se la clausola di cui sopra operi automaticamente anche per il contratto di agenzia, vale la pena inserire nel medesimo la stessa clausola limitativa. Ossia “salvo buon fine del mutuo”.

In tal modo, se non si erogherà il mutuo, non potranno avanzare pretese né il venditore e né tantomeno l’agenzia immobiliare.

Quello descritto, quindi, è il modo in cui ci dobbiamo comportare per evitare di andare incontro a brutte sorprese quale quella di trovarci implicati nell’acquisto di un immobile che non possiamo pagare oppure di dover pagare una provvigione per una trattativa non andata a buon fine, per un immobile che non abbiamo acquistato.

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