Acquisizione di partecipazioni qualificate in banche e competenza esclusiva della Corte di giustizia UE in materia di sindacato di legittimità degli atti delle Istituzioni dell’Unione. Studiamo il caso.
Il Meccanismo di Vigilanza Unico dell’Unione Bancaria, nel quale si inseriscono gli atti della Banca d’Italia, fonda l’Unione bancaria, istituita tra i Paesi dell’eurozona ed ha lo scopo di garantire una vigilanza “rafforzata”, unendo l’Autorità sovranazionale, la BCE e le autorità nazionali di vigilanza, come la Banca d’Italia.
La procedura è finalizzata ad attuare la disposizione dell’art. 22 della direttiva CRD IV, che prescrive la previa autorizzazione ad ogni acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate negli enti creditizi, sulla base di criteri di valutazione armonizzati.
Sotto il profilo giurisdizionale, si pone, tuttavia, il tema dei rapporti tra Giudice nazionale e comunitario, rispetto alla legittimità degli atti adottati dalle Banche nazionali, nell’ambito del procedimento di vigilanza.
In particolare, ci si è chiesti se esista un potere decisionale concorrente o, piuttosto, un potere esclusivo attribuito al Giudice sovranazionale.
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La quaestio iuris, a seguito di ricorso presentato avverso sentenza del Consiglio di Stato, è stata risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 10355 del 2021, affermando l’esclusività del sindacato della Corte di Giustizia UE in materia.
La ratio sottesa a tale principio di diritto va ravvisata in una corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 263 TFUE, che conferisce, appunto, al Giudice dell’Unione la competenza esclusiva al controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni dell’Unione, fra cui è compresa la BCE.
Tale disposizione va interpretata nel senso che gli organi giurisdizionali nazionali non possono esercitare un controllo di legittimità sugli atti di avvio, preparatori o di proposta non vincolante, adottati dalle Autorità nazionali competenti.
In altri termini, il coinvolgimento delle Autorità nazionali nel procedimento che conduce all’adozione di atti non può mettere in dubbio la qualificazione dei medesimi come atti dell’Unione Europea. Tutti gli atti richiamati sono non vincolanti rispetto al potere decisionale finale esplicato da Un’istituzione dell’UE, la BCE. Sull’esercizio di tale potere grava la competenza esclusiva del Giudice dell’Unione europea, sotto il profilo del controllo di legittimità degli atti “endoprocedimentali” (atti preparatori, proposte).
Acquisizione di partecipazioni qualificate in banche e competenza esclusiva della Corte di giustizia UE in materia di sindacato di legittimità degli atti delle Istituzioni dell’Unione
Ne discende che spetta unicamente al Giudice dell’Unione valutare se la decisione della BCE sia legittima, o inficiata da vizi degli atti preparatori emanati dalla Banca d’Italia, con conseguente esclusione di ogni ultronea concorrente competenza giurisdizionale nazionale, avverso i medesimi atti.
Al riguardo, del tutto irrilevante risulta la circostanza per cui un giudice nazionale sia stato investito di un’azione come quella di ottemperanza al giudicato (nazionale).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, in buona sostanza, tracciano un parallelismo tra il Meccanismo di Vigilanza Unico dell’Unione bancaria e quello giurisdizionale europeo, di modo che alle competenze esclusive della BCE, fanno da “pendant” quelle esclusive della Corte di Giustizia UE.
In particolare, secondo il Giudice di Nomofilachia, la competenza esclusiva della BCE a decidere se autorizzare o meno l’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio è in stretta correlazione con quella, parimenti esclusiva, degli Organi Giurisdizionali dell’Unione europea a controllare la validità di una tale decisione.
Ne consegue il postulato di diritto secondo cui il giudice nazionale non può conoscere di un’azione volta a contestare la conformità di un tale atto ad una disposizione nazionale o al giudicato formatosi sulla questione
Il principio del giudicato, di matrice nazionale, secondo cui “La sentenza fa stato tra le parti, i suoi eredi o aventi causa”, retrocede di fronte a quello della sovranità della Corte di Giustizia UE e delle competenze esclusive della BCE.
Per tale via, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione rigettano il ricorso, sul presupposto dell’irrilevanza, in subiecta materia, del giudicato interno.