Chi è affetto da menomazioni di varia natura ha diritto alla pensione di invalidità e magari intende sapere a quanto ammonta l’indennità. L’importo dell’assegno che gli spetta non è identico per tutti i destinatari del beneficio. La somma di denaro che l’Inps eroga varia in relazione alla percentuale di inabilità e alla condizione reddituale del richiedente. A ciò si aggiunga la variabile legata alla rivalutazione annuale che l’Inps è tenuta ad effettuare in riferimento all’inflazione e al costo della vita.
Rispetto alle tabelle che si riferiscono al 2019, l’Inps ha aggiornato l’ammontare dell’assegno pensionistico e le soglie di reddito. La circolare Inps n. 147 dell’11 dicembre 2019 ha reso noto l’aumento dell’1,0% delle soglie di reddito personale su base annua. Nella suddetta circolare è contemplato anche un incremento al massimo dello 0,4% dell’assegno pensionistico.
La rivalutazione annuale dell’assegno pensionistico
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La rivalutazione annuale del trattamento previdenziale non avrà ricadute positive su tutti i titolari della pensione. Riguarderà unicamente gli assegni pensionistici il cui ammontare complessivo risulti pari o inferiore alla pensione minima, cioè ai 2.060,28 euro su base mensile. Per sapere a quanto ammonta la pensione di invalidità civile occorre considerare anzitutto il grado di inabilità che il soggetto denuncia. Ricordiamo che accede al sussidio Inps il soggetto che a causa di una menomazione fisica e/o psichica presenta limiti pari al 33% delle potenzialità lavorative.
A quanto ammonta la pensione di invalidità civile?
Laddove nel 2019 l’assegno di inabilità era pari a 285,66 euro, per il 2020 l’ammontare dell’importo è passato a 286,81 euro mensili. Il percettore della pensione di invalidità ha altresì diritto alla tredicesima mensilità per cui su base annua il sussidio complessivo raggiunge i 3.728,53 euro. Diverso l’importo della pensione di invalidità parziale che invece si attesta sui 286,81 euro a partire dal 1° gennaio 2020.
Ai ciechi totali l’ammontare dell’assegno è pari a 310,17 euro, mentre per i ciechi parziali è lievemente inferiore, cioè di 286,81 euro. I soggetti affetti da talassemia maior e da depranocitosi anzitutto non sono sottoposti a soglie di reddito ed hanno diritto ad un assegno di 515,07 euro.