A quale giudice rivolgersi se il volo è stato soppresso o è in ritardo?

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La Convenzione di Montreal prevede la disciplina relativa al ritardo dei voli. Essa, tra le altre cose, prevede in che modo debba essere individuata la competenza giurisdizionale nei conflitti che insorgono per le tematiche anzidette, tra compagnie aeree e i loro passeggeri.

Quindi, si ci chiede: “a quale giudice rivolgersi se il volo è stato soppresso o è in ritardo?”. Ebbene, l’articolo 33 della Convenzione, stabilisce che l’attore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno può rivolgersi, a sua scelta, alternativamente: 1) al tribunale ove si trova il domicilio o la sede principale dell’attività del vettore, oppure del luogo in cui si trova la sede dell’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto; oppure 2) al tribunale del luogo di destinazione/arrivo.

Decisione del Giudice di Pace di Andria

Senonchè, rispetto alla domanda principale, ossia: “a quale giudice rivolgersi se il volo è stato soppresso o è in ritardo?”, vediamo cosa ha stabilito il Giudice di Pace di Andria. La decisione in argomento è la n. 152 del 2020. Ebbene, il giudice, attraverso un’interpretazione estensiva della Convenzione di Montreal, ha sostenuto che la soppressione del volo è un ritardo. In altri termini, nel concetto di danno da ritardo va compreso anche il danno da soppressione del volo.

Ciò in quanto la stessa soppressione del volo è causa di disagi e danni per i passeggeri dovuti, appunto, ai ritardi. Da qui, l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta da diversi passeggeri contro il vettore aereo. In particolare, la motivazione ha fondato sulla circostanza che poiché la Convenzione mira a disciplinare i danni: da morte o lesioni dei passeggeri, ai bagagli, alla merce e da ritardo, non si può ritenere che si occupi solo del ritardo e non anche delle ipotesi di soppressione del volo. E’ di gran lunga più logico ritenere che la normativa voglia coprire le principali ipotesi di danni alle persone e alle cose, connesse con il trasporto aereo.

Opinando diversamente, infatti, si giungerebbe ad una conclusione illogica.

Essa sarebbe quella di limitare irragionevolmente la tutela del viaggiatore, escludendo proprio l’ipotesi più grave di inadempimento, che è quella di soppressione del volo. Non sarebbe, in altri termini, ragionevole che la Convenzione si occupi dell’ipotesi meno grave che è quella del ritardo, per lasciare da parte quella più grave della cancellazione del volo.

Approfondimento

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