A fronte di un contraddittorio erroneamente attivato dall’Amministrazione, è onere del contribuente indicare all’ Ufficio l’erronea convocazione

Agenzia delle Entrate

A fronte di un contraddittorio erroneamente attivato dall’Amministrazione, è onere del contribuente indicare all’ Ufficio l’erronea convocazione. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 16114 del 09/06/2021, ha affermato alcune rilevanti considerazioni in tema di rapporto Fisco/Contribuente. Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una controversia su avviso di accertamento da studi di settore. La CTR osservava che l’accertamento era illegittimo in quanto emesso in difetto di contraddittorio preventivo. Il relativo invito era stato infatti spedito quando era ormai già decorsa la data fissata per l’incontro, ai fini dell’eventuale presentazione dell’istanza di adesione.

Il vizio dell’invito al contraddittorio, secondo i giudici di merito, aveva comportato la nullità dell’avviso sia per difetto di motivazione che per difetto di prova. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione. E affermava che, anche se l’invito era stato spedito il 24.11.2010, quando era ormai decorsa la data fissata per l’incontro (24.09.2010), tale situazione era irrilevante. L’errore dell’Amministrazione non impediva infatti alla contribuente di fornire comunque giustificazioni del rilevato scostamento.

Table of Contents

La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenzia la Cassazione che, in caso di accertamento da studi di settore, l’ufficio, prima della notifica dell’avviso, deve effettivamente invitare il contribuente al contraddittorio. E tale occasione costituisce anche invito per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione. Ma, nella specie, l’inoltro dell’invito in data successiva a quella in esso fissata per l’incontro non aveva comunque concretato una violazione di tale obbligo. Venivano infatti in rilievo i principi di leale collaborazione, cui devono essere improntati i rapporti tra contribuente e Fisco ai sensi dello Statuto del contribuente. Leale collaborazione che avrebbe richiesto un diverso comportamento da parte del contribuente, se fosse stato davvero in condizione di fornire giustificazioni allo scostamento rilevato.

Conclusioni

Il principio della tutela del legittimo affidamento costituisce un elemento essenziale dello Stato di diritto ed è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico. In ambito tributario, tale principio è affermato specificatamente dall’art. 10, comma primo, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000). Le disposizioni dello Statuto, peraltro, hanno una valenza “superiore” nella legislazione tributaria, con funzione vincolante nell’interpretazione del diritto. E, in tale contesto, il significato da attribuire a termini quali “collaborazione” e “buona fede” richiamano un generale dovere di correttezza. In sostanza, se tali concetti vincolano senz’altro l’Amministrazione ad un comportamento corretto, efficiente e non contraddittorio, anche il contribuente deve evitare comportamenti capziosi, o dilatori. In conclusione, in fattispecie come quella in esame, a  fronte di un contraddittorio erroneamente attivato dall’Amministrazione, è onere del contribuente indicare all’ Ufficio l’erronea convocazione.