Nel momento del decesso di un parente prossimo ci si chiede come avverrà la suddivisione dei beni di cui era titolare il defunto. Può succedere che il defunto avesse delle somme di denaro in giacenza su un conto corrente postale. Ovviamente anche la liquidità presente sul libretto confluisce nella successione e al momento dell’apertura conviene sapere a chi spetta l’eredità dei soldi sul libretto postale cointestato.
La presenza di altro intestatario potrebbe alquanto complicare l’attribuzione delle quote spettanti agli eredi legittimari. In alcuni casi potrebbe anche accendere controversie fra parenti che rivendicano la titolarità di alcuni beni. Anzitutto conviene ricordare che per diventare titolari del denaro in giacenza occorre versare l’imposta di successione all’Agenzia delle Entrate. Nell’articolo “Quanto costa la tassa di successione sul libretto postale del defunto” troverete informazioni specifici sugli oneri da pagare.
Il pagamento della tassa di successione grava su tutti i legittimari e anche sulle somme di denaro che il defunto ha accumulato sul libretto. Ancor di più pertanto preme sapere in quale misura e a chi spetta l’eredità dei soldi sul libretto postale cointestato. A tutela degli eredi che seconda la successione legittima hanno diritto alla titolarità dei beni, l’istituto postale blocca l’accesso al libretto. Ciò per impedire che l’altro o gli altri intestatari del libretto possano effettuare operazioni prima dell’apertura della successione legittima o testamentaria. Pur tuttavia, durante quest’intervallo di tempo i contestatari del libretto possono richiedere di acquisire la titolarità della propria parte di denaro in giacenza.
A chi spetta l’eredità dei soldi sul libretto postale cointestato
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Quando non ci sono precise indicazioni da parte del deceduto si procede seguendo le prescrizioni presenti nel codice civile. Stando all’articolo 565 del codice civile l’eredità “si devolve al coniuge, ai discenti, agli ascendenti, ai collaterali e altri parenti”. Ne consegue che il cointestatario del libretto può rivendicare la titolarità del 50% delle somme presenti sul conto.
La restante parte confluisce nella successione che tuttavia può essere tanto testamentaria quanto legittima. Ciò significa che in presenza di testamento, il defunto può aver disposto liberamente di una parte del 50% del denaro di cui è titolare. Solo la restante parte pertanto rientrerà nelle quote legittime spettanti agli eredi legittimari. Se invece non ci sono volontà testamentarie, la suddivisione del 50% del libretto cointestato andrà agli eredi secondo le percentuali spettanti.