La prima domanda che si ci pone è: a chi spetta l’assegno sociale ordinario e quello sostitutivo? Preliminarmente, si chiarisce che l’assegno sociale è una prestazione riconosciuta dall’IINPS ai cittadini più poveri ed anziani che non hanno diritto alla pensione. Oppure, spetta a quelli cui viene liquidata una pensione d’importo molto basso, calcolata col sistema esclusivamente contributivo. Questo trattamento, viene erogato direttamente al beneficiario e non tramite una carta acquisti come avviene per il reddito di cittadinanza.
Esso, in effetti, sostituisce la vecchia pensione sociale. L’assegno spetta sulla base del reddito del beneficiario e dell’eventuale coniuge e può arrivare sino a un massimo di 459,83 euro mensili. Il tutto, salvo il diritto alla maggiorazione sociale. Inoltre, può essere integrato dal reddito di cittadinanza o con la pensione di cittadinanza. Più precisamente, se nel nucleo familiare uno dei componenti percepisce l’assegno sociale, il diritto all’ulteriore sussidio non è precluso, ma tra i redditi rilevanti va considerato l’importo dell’assegno sociale.
L’assegno sociale ordinario
Indice dei contenuti
Specifichiamo, però, più nel dettaglio, a chi spetta l’assegno sociale ordinario e quello sostitutivo. Il primo, può essere richiesto, per il 2020, da chi:
a) ha compiuto 67 anni di età. Questa è l’età per la pensione di vecchiaia che, rimarrà tale sino al 31 dicembre 2022;
b) è cittadino italiano, comunitario o extra-comunitario in possesso della carta di soggiorno;
c) è residente in Italia in via continuativa per 10 anni, o ha soggiornato legalmente in Italia in via continuativa da almeno 10 anni. Detta residenza effettiva è un requisito fondamentale. Tant’è che un eventuale trasferimento all’estero comporterebbe la perdita dell’assegno;
d) ha un reddito annuo personale non superiore a 5.977,79 euro;
e) ha un reddito personale annuo, sommato a quello del coniuge, non superiore a 11.955,58 euro; f) non percepisce trattamenti incompatibili con l’assegno sociale.
Sostitutivo
I titolari della pensione di invalidità civile o della pensione di inabilità civile, perdono queste prestazioni al compimento dell’età pensionabile. Pertanto, ricevono, in cambio, l’assegno sociale sostitutivo. L’importo dell’assegno sociale sostitutivo è fisso e spetta nella misura fissa di 374,48 euro al mese (valore 2020). Ciò, a meno che non sia incrementato a 459,83 euro mensili, cioè sino all’importo dell’assegno sociale ordinario.
Nel primo caso, i limiti di reddito applicati riguardano il solo beneficiario. Invece, nel caso di assegno sociale sostitutivo maggiorato, valgono i limiti di reddito, personale e del coniuge, vigenti anche per l’assegno sociale ordinario.
Detto assegno può essere richiesto, per il 2020, da chi:
1) ha compiuto 67 anni di età;
2) è stato riconosciuto invalido civile prima del compimento di 67 anni di età;
3) prima del compimento del 67° anno di età percepiva la pensione d’invalidità civile, o assegno di assistenza per invalidi civili parziali, oppure la pensione d’inabilità civile, in quanto riconosciuto invalido civile nella misura del 100%;
4) se percepiva la pensione d’invalidità civile, deve possedere un reddito annuo personale pari a 4.926,35 per l’anno 2020;
5) se percepiva la pensione d’inabilità civile, deve possedere un reddito annuo personale pari a 16.982,49 euro per l’anno 2020;
6) se percepisce l’assegno sociale sostitutivo maggiorato, sino ad arrivare all’importo dell’assegno sociale ordinario, deve possedere un reddito annuo personale non superiore a 5.977,79 euro. Il reddito personale annuo, sommato a quello del coniuge, non deve essere superiore a 11.955,58 euro.