Tra le questioni più discusse, dopo la separazione e il divorzio, ci sono sicuramente la quantificazione dell’assegno di mantenimento e l’attribuzione della casa familiare. Riguardo l’assegno di mantenimento, l’articolo 5 della Legge sul divorzio prevede le condizioni in base alle quali spetta. La giurisprudenza nel tempo è intervenuta nello specificare e chiarire meglio queste condizioni. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha spiegato se spetti l’assegno di mantenimento anche in caso di matrimonio dalla durata molto breve. Oppure se, non essendosi formata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, nulla spetti alla parte più debole, economicamente, della coppia.
Un’altra questione che i tribunali si trovano quotidianamente ad affrontare riguarda l’attribuzione della casa familiare. Infatti, è del tutto normale che una coppia, anche prima del matrimonio, conviva in una casa comune. Il problema è che la casa familiare spesso è di proprietà di uno solo dei coniugi, oppure addirittura di un terzo. Si pensi, ad esempio, alla famiglia della sposa che acquista una casa in modo che la figlia e il marito possano andare a convivere.
L’attribuzione dell’abitazione di famiglia
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La legge prevede che il giudice attribuisca, in comodato d’uso, la casa familiare ad uno dei coniugi al momento della separazione. L’assegnazione della casa familiare non segue, però, il criterio della proprietà. Ecco, allora, a chi spetta la casa familiare quando i coniugi si separano. Sarebbe, infatti, del tutto naturale pensare che, una volta separati, i coniugi riacquistassero il possesso dei beni di loro proprietà. Dunque, se uno è proprietario della casa dove abitava con il compagno o la compagna, allora, tornerà ad averne il possesso esclusivo.
In realtà, il criterio giuridico di assegnazione è più complesso, in particolare quando ci sono dei figli. La Cassazione ha chiarito, infatti, che la casa familiare va attribuita al coniuge che ottiene l’affidamento esclusivo dei figli. Infatti, al momento della separazione, la legge ritiene preminente il miglior interesse dei figli. Spostarli dalla casa dove sono cresciuti con la propria famiglia, la legge ritiene, possa destabilizzarli psicologicamente. Si vuole evitare, cioè, che siano i figli a pagare le conseguenze della separazione dei genitori.
A chi spetta la casa familiare quando non è di proprietà dei coniugi
È possibile, però, che la casa familiare appartenga a una persona diversa dai coniugi. Molti si chiedono che cosa succeda in questo caso, se, cioè, il terzo possa riacquisire il possesso della propria abitazione, prestata agli ex coniugi, dopo la separazione. La Cassazione, con l’ordinanza 25835 del 2017 ha spiegato come si risolve questa problematica situazione. I giudici hanno chiarito che per stabilire a chi spetti la casa familiare bisogna guardare al momento della richiesta del terzo proprietario e a quello dell’atto di assegnazione del giudice.
Se l’assegnazione in comodato da parte del giudice precede la richiesta del terzo di riavere la casa di sua proprietà, allora l’abitazione rimarrà all’ex coniuge non proprietario. Superato il termine temporale di assegnazione, l’abitazione tornerà naturalmente nella disponibilità del proprietario di casa.
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