4 tipi di vizi per impugnare il testamento dopo l’apertura della successione, anche per l’erede che accetti l’eredità

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È possibile che una persona abbia fatto testamento durante la vita ma neppure i parenti prossimi lo sappiano. La questione, però, assume attualità al momento dell’apertura della successione, perché è, da allora, che il testamento inizia ad operare. Tuttavia, il codice civile prescrive precisi limiti entro i quali l’impugnazione può essere fatta. In particolare, con essa si possono far valere vizi riguardanti la forma e il contenuto del testamento. Poi, si possono far valere vizi relativi alla capacità del testatore e vizi della volontà. Come indicato, inoltre, l’azione può essere esperita solo dopo la morte del testatore.

La modalità pratica, invece, è quella dell’atto di citazione innanzi al Tribunale collegiale del luogo in cui si è aperta la successione. Preliminarmente, però, va fatto il tentativo obbligatorio di mediazione. Ma soffermiamoci, nello specifico, sul tipo di vizi e di azioni che si possono far valere.

Tipi di azioni di impugnazione dell’atto testamentario

Come indicato, la legge stabilisce delle ipotesi tassative di impugnazione dell’atto testamentario. Sussistono, quindi, diversi tipi di azione esperibili in base al vizio che inficia l’atto di ultima volontà, tra cui:

  • l’azione di annullamento, finalizzata all’eliminazione delle disposizioni testamentarie viziate;
  • poi, l’azione di nullità, finalizzata ad ottenere la dichiarazione di nullità delle volontà testamentarie del de cuius. Essa comprenderebbe quelle ipotesi in cui il vizio è così grave da pregiudicare la permanenza giuridica dell’atto testamentario;
  • l’azione di riduzione, esperibile da parte degli eredi legittimari, la cui quota di legittima sia stata pregiudicata dalle disposizioni testamentarie.

Inoltre, la lesione può derivare anche da eventuali atti di donazione fatti in vita dal de cuius.

Indicate le azioni esperibili, veniamo, adesso, ai 4 tipi di vizi per impugnare il testamento che si possono sollevare. Anzitutto, si premette che l’accettazione dell’eredità non preclude l’impugnazione del testamento, in quanto trattasi di due sfere diverse. L’accettazione, infatti, ha ad oggetto l’eredità devoluta per legge, mentre il testamento quella stabilita in base alla volontà del testatore. Anzi, in alcuni casi, l’accettazione è necessaria per impugnare successivamente il testamento. Si pensi all’ipotesi di legati disposti dal testatore, sulla base di un testamento non conosciuto dall’erede, quindi allo stesso non opponibili.

4 tipi di vizi per impugnare il testamento dopo l’apertura della successione, anche per l’erede che accetti l’eredità

Veniamo ai vizi sulla scorta dei quali si può impugnare il testamento. Essi sono classificabili in 4 categorie:

  • vizi che riguardano la forma del testamento. Si pensi ad esempio che il testamento olografo deve essere sottoscritto di pugno del testatore. In difetto, ne consegue la nullità;
  • i vizi relativi al contenuto. Essi sono quelli derivanti dalla violazione delle norme che regolano la formazione del contenuto delle disposizioni testamentarie;
  • vizi relativi alla capacità di disporre per testamento. Si pensi ad esempio alla disposizione testamentaria fatta da un minore;
  • i vizi della volontà, che riguardano la manifestazione di volontà del testatore e sono: l’errore, la violenza e il dolo. Detti vizi determinano la possibilità di elevare l’azione di annullamento.

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